STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1 - Costituzione e sede
È costituita l'Associazione non a scopo di lucro denominata "PER IL SORRISO DI ANTONELLA", con sede sociale in Bari, Viale de Laurentis n. 25. L'Associazione si articola organizzativamente in sezioni ubicate secondo le indicazioni del Consiglio direttivo. Le sezioni hanno potere decisionale in ordine di affari interni, nel quadro delle deliberazioni assunte dal Consiglio direttivo.L'Associazione ha durata illimitata.
Art. 2
L'Associazione è apartitica, non ha fini di lucro e, pertanto, ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.All'Associazione è vietato, pertanto, distribuire anche in modo indiretto gli utili e gli avanzi di gestione, nonché i fondi di dotazione e di riserva.
Art. 3 - Principi
Scopo dell'Associazione è l'assistenza, nelle sue forme più ampie, ai minori disagiati, ammalati ed abbandonati, anche attraverso il sostegno alle loro famiglie. L'attività potrà svolgersi realizzando progetti formativi, socio-sanitari, sportivi, ludici, culturali.È prevista anche la possibilità di sostenere progetti di altre associazioni operanti nello stesso settore.
Si costituisce, quindi, in favore dei bambini e delle loro famiglie, una comunità di persone ispirate alla solidarietà, capace di promuovere azioni concrete volte a ridurre stati di disagio.
Art. 4 - Finalità
Per il conseguimento degli scopi sociali, l'Associazione offre servizi di sostegno educativo, organizzativo e di animazione finalizzati alla realizzazione dei progetti che di volta in volta verranno predisposti in base all' obiettivo individuato.A tal fine individua amici o gruppi organizzati, professionisti e specialisti dei vari settori di intervento a cui far riferimento per la realizzazione dello scopo associativo.
Pertanto potrà anche creare una rete di volontari, che intendano prestare la loro attività in modo personale, spontaneo e gratutito, secondo le modalità previste dalla legge, nonché collaborare con altre realtà pubbliche o private aventi finalità analoghe alle proprie.
TITOLO II
Soci
Art. 5
Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche di qualsiasi nazionalità che abbiano compiuto il 18° anno di età. Tutti i Soci (di seguito anche "Associati") sono tenuti al pagamento di una quota annuale il cui importo è fissato dal Consiglio direttivo dell'Associazione. I requisiti di ammissione sono: l'accettazione delle finalità dell'Associazione e delle sue modalità di operare. La domanda di ammissione viene esaminata ed approvata dal Consiglio direttivo, validamente riunito. L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione di tutte le norme statutarie e regolamentari, nonché l'obbligo di osservare le deliberazioni adottate dagli organi preposti.Art. 6
I Soci dell'Associazione PER IL SORRISO DI ANTONELLA si distinguono in:- Soci Fondatori
- Soci Ordinari
- Soci Sostenitori
Art. 7
Sono Soci Fondatori i promotori dell'Associazione intervenuti alla costituzione. Essi versano una quota per la creazione di un fondo iniziale.Sono Soci Ordinari gli iscritti dopo la costituzione dell'Associazione.
Sono Soci Sostenitori dell'Associazione coloro che contribuiscono in modo sostanzioso a finanziare le attività per il raggiungimento degli scopi sociali.
Art. 8
I Soci hanno l'obbligo di non porre in essere atti e comportamenti che, direttamente o indirettamente, abbiano a pregiudicare gli interessi dell'Associazione, pena la perdita della qualifica di Socio.Art. 9
Tutti gli incarichi assunti dai Soci nell'ambito dell'Associazione sono uniformati al principio del volontariato e della gratuità e si ispirano a criteri di democrazia interna e di autonomia.Art. 10
Il Socio che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Consiglio direttivo trenta giorni prima della data del recesso. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.Art. 11
In presenza di comportamenti eticamente gravi e comunque contrari agli scopi dell'Associazione, il Socio può essere escluso con deliberazione del Consiglio direttivo. La deliberazione è valida se il Consiglio direttivo è riunito nella maggioranza dei suoi membri e se l'esclusione è deliberata con la maggioranza dei presenti. L'esclusione ha effetto immediato a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di esclusione. Questo deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata.TITOLO III
Organi dell'Associazione
Art. 12
Sono organi costituzionali dell'Associazione:- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio direttivo
- il Revisore Unico.
Art. 13 - Assemblea dei Soci
L'Assemblea è composta da:- Soci Fondatori
- Soci Ordinari.
L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'anno precedente e del preventivo di spesa per l'anno successivo.
L'Assemblea, inoltre, è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci o da almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio direttivo.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente. In mancanza di questi, dal Vice Presidente o da uno fra i Soci presenti, appositamente nominato.
L'Assemblea:
- elegge il Presidente, il Vice Presidente ed il Consiglio direttivo e il Collegio dei Revisori o Revisore Unico;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione e delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione e il rendiconto consuntivo annuale;
- stabilisce, di anno in anno, i preventivi di spesa;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
Art. 14
Il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di nominare, tra i Soci, il Segretario della seduta Assembleare, al quale è affidata la redazione del relativo verbale. In caso di elezione può essere coadiuvato da due scrutatori per lo spoglio delle schede. Il verbale della seduta assembleare sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci e dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.
Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
In caso diparità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.
Art. 15 - Convocazione
L'Assemblea viene convocata in prima e in seconda convocazione a distanza di almeno 1 ora. L'ordine del giorno è comunicato ai Soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza a mezzo fax o posta elettronica, salvo diversa modalità espressamente richiesta dal socio.Art. 16 - Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da almeno tre membri, scelti tra i Soci Fondatori e Ordinari. Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, l'Assemblea alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione, con le modalità indicate in precedenza.Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei Soci della gestione dell'Associazione ed è chiamato a discutere e a deliberare su tutte le questioni connesse all'attività sociale e amministrativa e su quant'altro stabilito dallo Statuto. Esso delibera su:
- la nomina del Tesoriere e del Segretario;
- le forme e gli strumenti organizzativi idonei allo svolgimento delle attività associative;
- l'approvazione del rendiconto consuntivo economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- l'ammontare delle quote sociali (di seguito anche "associative") annuali.
È altresì investito di ogni più ampio poterenper tutti gli atti di gestione, sia ordinaria che straordinaria dell'Associazione senza alcuna eccezione ed ha tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. Conferisce e revoca ogni incarico che non sia riservato alla competenza dell'Assemblea.
Art. 17 - Convocazione Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o a seguito di richiesta della maggioranza assoluta dei suoi componenti.Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere con la maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.
Art. 18 - Il Presidente
Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale di fronte a terzi ed anche in giudizio. Egli potrà quindi rappresentarla in tutti i rapporti con le persone, enti, società associazioni, istituti privati e pubblici. Cura l'esecuzione delle delibere assembleari e consiliari e la predisposizione del rendiconto economico e finanziario consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo e poi all'Assemblea dei Soci. Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, sono svolte dal Vice Presidente o dal Consigliere con la maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.Art. 19 - Il Tesoriere e il Segretario
Il Tesoriere, nominato dal Consiglio direttivo, è scelto tra i suoi componenti. Egli cura il patrimonio dell' Associazione, registra la contabilità generale, elabora il rendiconto consuntivo annuale da presentare al Consiglio direttivo per l'approvazione, controfirmando insieme al Presidente, gestisce la cassa e i conti correnti, riscuote le quote associative, predispone i mandati di pagamento e ogni atto di natura contabile, previo consenso del Presidente, eroga somme deliberate dal Consiglio. Cura la tenuta dei registri prescritti dalla normativa fiscale.Il Segretario, nominato dal Consiglio direttivo, è scelto tra i suoi componenti. Egli è in stretto contatto con il Presidente e ha compiti esecutivi. Cura la tenuta dei libri dei verbali delle Assemblee dei Soci, del Consiglio direttivo, del libro Soci e di ogni altro libro prescritto dalla legge.
Art. 20 - Il Revisore Unico
Il Revisore Unico, nominato dall'Assemblea, è eletto tra persone che abbiano esperienza in campo amministrativo e contabile. Egli esprime il parere di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale, controlla la gestione dell'Associazione e la regolare tenuta della contabilità redige la relazione annuale in occasione dell'approvazione del rendiconto consuntivo e cura la tenuta dell'apposito libro dei verbali delle verifiche.Art. 21 - Durata delle cariche
Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e i componenti possono essere rieletti.TITOLO IV
Patrimonio e quote sociali
Art. 22 - Patrimonio
Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote versate dai Soci, dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi erogati da enti pubblici, privati e persone fisiche, nonché dagli utili e avanzi di gestione.Art. 23 - Quote associative
L'importo della quota associativa annuale sarà deliberato dal Consiglio direttivo.Art. 24 - Intrasmissibilità delle quote
Tutte le quote e i versamenti effettuati dai Soci Fondatori, Ordinari, Sostenitori sono intrasmissibili.TITOLO V
Esercizio sociale e Avanzi di gestione
Art. 25 - Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.Art. 26
Il Consiglio direttivo, predisposto il rendiconto economico finanziario consuntivo, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di aprile dell'anno successivo. Intanto può disporre l'esercizio finanziario provvisorio.Gli eventuali utili e avanzi di gestione non potranno mai essere ripartiti tra i soci e, dunque, saranno destinati alla costituzione di un apposito fondo di riserva o alle finalità associative indicate dall'Assemblea.
Art. 27 - Convenzioni
Le convenzioni tra l'Associazione ed altri soggetti pubblici o privati sono deliberate dal Consiglio direttivo e vengono stipulate dal Presidente.Art. 28 - Collaborazioni
L'Associazione può assumere dei lavoratori dipendenti, può stipulare contratti di collaborazione ed avvalersi dell'opera di lavoro autonomo, anche occasionale.Art. 29 - Copertura assicurativa
Gli aderenti all'Associazione saranno assicurati per infortunio e per le responsabilità civili verso terzi derivanti dall'esercizio di volontariato.L'Associazione potrà anche stipulare polizze assicurative per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
TITOLO VI
Scioglimento
Art. 30
In caso di scioglimento dell'Associazione, da deliberarsi con il voto di due terzi dei Soci aventi diritto, il Patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto ad altri organismi che svolgono attività affini e senza scopo di lucro. In tale ipotesi l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori che agiscano ai sensi del presente articolo.Art. 31 - Controversie
La soluzione di qualunque controversia connessa alla esecuzione o interpretazione del presente Statuto è rimessa al giudizio di un arbitro, amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti. In mancanza di accordo vi provvederà il Presidente del Tribunale di Bari.Art. 32 - Norme finali
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge disciplinanti la materia.